Con la presente codesta Organizzazione sindacale, dopo aver attivato in data
26/03/2020 il Protocollo di Sicurezza e Prevenzione, è venuta a conoscenza dell’applicazione
in modo difforme dell’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha introdotto un
congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per far fronte all’emergenza
epidemiologica COVID-19; e dalla Circolare Inps N. 45 del 25 marzo 2020 che recita quanto
segue:” L’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 prevede la possibilità di fruire di uno specifico
congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni
complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M.
del 4 marzo 2020. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei
genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti
in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non
lavoratore.Il nuovo congedo COVID-19 garantisce maggiori tutele rispetto a quelle di cui i genitori stessi
possono ordinariamente beneficiare per la cura dei figli avvalendosi del congedo parentale, per
consentire ai genitori medesimi di affrontare il disagio connesso alla sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche. Le principali novità rispetto alla misura ordinaria
del congedo parentale riguardano:
– le nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli;
– la tutela oltre i massimali ordinari.
In particolare, il congedo COVID-19 riconosce ai genitori un’indennità pari al 50% della
retribuzione, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età. Viene dunque
ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione del normale congedo parentale, per il quale è
prevista un’indennità pari al 30%, peraltro subordinata alla presenza di particolari condizioni
anagrafiche e reddituali. L’indennità pari al 50% della retribuzione viene calcolata secondo
quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del
comma 2 del medesimo articolo.
Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità
previste per il pagamento del congedo parentale. La frazionabilità del periodo è consentita solo
a giornate intere e non in modalità oraria.
La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è, inoltre, riconosciuta anche nei casi in cui
la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico: ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del citato D.lgs n. 151/2001); ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni. I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di
lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i
lavoratori dipendenti.
I medesimi genitori, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia
previsti per l’ordinario congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo
COVID-19. Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione
della domanda, i relativi datori di lavoro devono pertanto consentire la fruizione del congedo
COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i
genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di
presentare apposita istanza all’Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di
astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data
del 5 marzo 2020.
Comprendendo la necessità di tutelare i servizi essenziali di assistenza, si fa presente
che la concessione solo ad una parte degli Educatori Pedagogisti, agli psicologi, escludendo
totalmente gli educatori socio pedagogici in servizio presso le comunità si configura quale
iniziativa discriminatoria in palese contrasto con la normativa di riferimento.
Si rammenta inoltre che le figure a cui non è stato concesso il suddetto congedo
straordinario non rientrano neanche nella fattispecie dell’art. 12 del decreto stesso recante
“Misure straordinarie in servizio del Personale Sanitario”.
Il personale in conformità del decreto N 18 del 17 Marzo, ”nel periodo 05 marzo / 03
aprile come da circolare INPS”, ha presentato domanda di congedo ordinario, per essere
successivamente trasformato in congedo straordinario.
Tali lavoratori a seguito della presentazione del suddetto congedo non sarebbero stati
ugualmente presenti in servizio. La mancata concessione di tale misura è evidentemente discriminatoria nei confronti di
tali figure che operano quotidianamente con abnegazione e che attualmente non vedono
riconosciuto il diritto di avere l’indennità riconosciuta da tale decreto ;
Per tali motivazione con la presente si chiede di ottemperare a quanto previsto dal decreto N.
18 Cura Italia e alla Circolare INPS N 45, e quindi provvedere alla trasformazione del
congedo da Ordinario a Straordinario. In assenza di attuazione di tale procedura e a tutela dei propri associati, codesta
Organizzazione Sindacale si riserva di procedere presso le sedi opportune per il ripristino del
diritto riconosciuto dalla normativa vigente.
Certi di un positivo e sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti