Nessun obbligo vaccinale e nessuna sospensione dal lavoro per chi ha motivi di salute che impediscono di vaccinarsi.
Il decreto legge 44/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 1/4 u.s., ha stabilito l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Il provvedimento prevede un’articolata serie di passaggi con scadenze temporali ben precise, alla fine dei quali i soggetti appartenenti alle due categorie suddette che risultino ancora non vaccinati o prenotati per la vaccinazione vanno incontro a conseguenze particolarmente gravi.
I dipendenti potranno (dovranno) essere destinati a mansioni diverse non a contatto con l’utenza, anche se inferiori (e con adeguamento al ribasso dello stipendio) o, nell’impossibilità di tale collocazione, sospesi dal servizio, senza stipendio e sospesi dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 fino all’assolvimento dell’obbligo (o al completamento del piano di vaccinazione nazionale), comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
La disposizione di legge istituisce dunque un trattamento sanitario obbligatorio (il vaccino) per due categorie di lavoratori al fine di tutelare la salute della collettività, così come previsto dall’art. 32 della Costituzione , e come giudicato rispettoso dei diritti umani da una recentissima sentenza della Corte Europea dei diritti umani in materia di obblighi vaccinali.
La norma però, giustamente, distingue chiaramente tra coloro i quali non vogliono vaccinarsi per ragioni personali e coloro per i quali invece, come prevede il comma 2 , “…in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.”.
Mentre per chi non ha motivi di salute la norma si configura come norma speciale, sulla cui legittimità come anzidetto non appare ci siano dubbi ed è sufficientemente chiara nelle conseguenze, occorre rimarcare cosa accade ai lavoratori individuati dal comma 2, cioè quelli che hanno motivi clinici che impediscono la vaccinazione, per i quali l’art. 4 al comma 10 stabilisce che se si tratta di dipendenti “…il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.”, mentre se sono autonomi il successivo comma 11 recita: “ Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attivita’ libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”.
Riassumendo, nel caso di condizioni cliniche che impediscano o consiglino di postergare il vaccino dunque la previsione del d.l. 44 si muove nell’ambito del testo unico sulla sicurezza e non apporta novità sostanziali all’attuale quadro normativo e contrattuale: nessun obbligo vaccinale per il personale, ma così come per ogni altra limitazione disposta a causa di motivi di salute, l’obbligo per il datore di lavoro di adibire il lavoratore ad altre mansioni.
In tal senso, la CISL FP Alessandria Asti, con nota circolare in data odierna, ha ricordato alle amministrazioni interessate il sopracitato dettato normativo, invitandole a seguire pedissequamente le norme sulla sicurezza, e diffidandole da avventate ed immotivate iniziative unilaterali con sospensioni dal servizio del personale che si trovi in condizioni cliniche che impediscano il vaccino.
La CISL FP rimane a disposizione dei dipendenti che si trovino in condizione di non potersi vaccinare e necessitino di chiarimenti e tutela sul proprio posto di lavoro.
Salvatore Bullara