. Viste le dichiarazioni del Ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadode che in un passaggio riporta:
“Fino alla fine dell’emergenza coronavirus lo smart working, cui si può far ricorso in modo semplificato e persino con strumenti del dipendente, è laforma ordinaria di svolgimento della prestazione nelle Pa. In ufficio le presenze vanno limitate esclusivamente alle attività indifferibili e che non si possono svolgere da remoto. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri istituti analoghi. Esaurite eventualmente tali opzioni, i datori pubblici possono esentare il lavoratore dal servizio che però risulta prestato con tutte le prerogative di retribuzione e contribuzione, esclusa, se prevista, l’indennità sostitutiva di mensa.” (fonte https://www.facebook.com/473799242678553/posts/2953911948000591/)
Richiamata la nostra nota prot. 39/20 del 16/03/2020 di cui riportiamo alcuni passaggi:
anche la recente Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 12 marzo 2020 al punto 2 ha ribadito che: “Ferma
restando la necessita di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attivita? che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonche? delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro”, quindi senza alcuna imposizione per le ferie del corrente anno. E’ pertanto inequivocabile che la prima misura da adottare obbligatoriamente per le Pubbliche Amministrazioni è il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e che solo successivamente è possibile adottare le altre misure citate nel precedente capoverso.
E’ altrettanto palese che nel caso in cui non vi fosse la possibilità di attivare nessuna delle misure previste dal punto 2 della Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 12 marzo 2020, il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 all’art. 19 stabilisce che i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Si richiede a codesta Amministrazione di trasmettere (qualora non abbia già provveduto) informativa riguardo le attività e i servizi che vengono considerati indifferibili da svolgere in presenza e le modalità con cui sono
organizzate per ridurre al minimo la presenza negli uffici e si diffida codesta Amministrazione, a salvaguardia
della salute pubblica e a garanzia della tutela dei propri dipendenti, a mantenere presenti personale non
incardinato nei servizi indifferibili da rendere in presenza. Laddove l’organizzazione del lavoro agile richieda tempi di attivazione maggiori rispetto all’attuale stato di emergenza sarà necessario attivare per il tempo necessario alla loro attivazione quanto previsto dalla direttiva n 2/2020 del Ministro P.A. punto 2 e a seguire Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 art. 19.
Cordialmente.
Il Segretario Generale
Aldo Blandino