NOVITA’ PER IL TURNO FESTIVO INFRASETTIMANALE
Premessa: i pareri ARAN non sono altro che pareri di una sola delle parti che contrattano a livello nazionale, e dunque seppur autorevoli non sono l’interpretazione autentica del dettato contrattuale e non sono vincolanti per le amministrazioni locali.
In questo caso però, poichè il parere è condivisibile anche da parte sindacale, assume una valenza diversa.

 

Un recente parere ARAN in materia di turno in giornate di festività infrasettimanali ha riaperto una questione contrattuale, mai completamente composta, su come debba essere retribuito il dipendente che presti servizio in turno in una giornata festiva infrasettimanale.
Se la tesi sindacale, da sempre, è che se un dipendente “normale”, ovvero non turnista, gode delle giornate festive infrasettimanali retribuite, non si può pretendere che il dipendente turnista sia soddisfatto con la semplice maggiorazione dovuta per il turno festivo, in quanto fruisce di una giornata festiva in meno rispetto agli altri dipendenti non turnisti e pertanto avrebbe diritto sia alla maggiorazione oraria che alla giornata di riposo, la controparte (cioè in questo caso l’ARAN) sostiene invece che la semplice corresponsione della maggiorazione oraria soddisfi integralmente il disagio patito per la mancata fruizione della giornata festiva.
(attualmente purtroppo il dettato contrattuale propende per tale soluzione).

 

Ora, qual è l’elemento di novità contenuto in questo nuovo parere sul turno?
Oggi l’agenzia ha affrontato il tema da una prospettiva leggermente diversa, ovvero valutando se il servizio prestato nella giornata festiva infrasettimanale sia conforme o meno all’orario di servizio del personale.
Secondo l’Agenzia,  il personale è tenuto a lavorare nella giornata festiva infrasettimanale solo in quanto ciò sia  previsto dal regolamento dei servizi che stabilisce l’orario di servizio del personale.
Qualora l’Ente decida altrimenti e pertanto così non sia, ne discende che il dipendente non solo non è tenuto a lavorare, ma per forza di cose tale giornata può nemmeno essere inserita nella turnazione, e dunque nel caso si intenda chiedere una prestazione lavorativa al dipendente questo non può essere retribuito con la maggiorazione oraria per turno (che non c’è!) ma con altri  strumenti contrattuali.
Ricapitolando : l’ente deve innanzitutto disciplinare l’orario di servizio del proprio personale, stabilire su quanti giorni di lavoro si articola e se tale orario comprende anche le giornate festive e quelle festive infrasettimanali.
Se tali giornate sono comprese nell’orario di servizio il personale è interamente soddisfatto con il pagamento della maggiorazione prevista per il turno festivo, ma se il regolamento non  fa parola delle festività infrasettimanali, o se le esclude, il personale in quei giorni non può prestare attività lavorativa ordinaria (e dunque a fortiori nemmeno in turno) ed eventuali attività svolte da questo devono essere considerate e retribuite come straordinario festivo oppure, nel caso della Polizia Locale, data la particolarità del servizio,  si evidenzia come i servizi svolti nelle giornate festive infrasettimanali potrebbero essere garantiti e retribuiti anche attraverso l’utilizzo dei proventi dell’art.208 c.d.s.

 

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