Progressioni verticali: utilizzo risorse congelate

L’art. 19 del CCNL 19.4.2004 prevedeva che il valore delle fasce in godimento da parte del dipendente potesse contribuire alla copertura degli oneri relativi alle progressioni verticali, con il conseguente “congelamento” dell’importo corrispondente. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro del personale interessato dal passaggio di categoria le risorse “congelate”, qualora non utilizzate per altre progressioni verticali, venivano restituite al Fondo fasce.

Con il nuovo CCNL, alla luce della disapplicazione dell’art. 19, si è posto il problema di come utilizzare tali somme, anche in rapporto al limite dell’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017.

Sul punto l’Aran chiarisce che al momento della cessazione del personale interessato dalle progressioni, le quote storiche congelate in applicazione dell’art. 19, tornano nuovamente disponibili sul Fondo premialità e fasce.

Inoltre si precisa che ai fini del rispetto dell’art. 23, sia nel 2016 che è l’anno base per il calcolo del limite, sia nell’anno di riferimento, llqualora non sia stato fatto, e Aziende dovranno effettuare il calcolo del Fondo al lordo delle risorse congelate, cosicché quando queste torneranno nuovamente disponibili non aumenteranno il Fondo.

É necessario verificare che tali risorse, laddove utilizzate, vengano correttamente imputate al Fondo, respingendo qualsiasi tentativo delle Aziende di ritenerle non più utilizzabili alla luce della disapplicazione dell’art. 19 del CCNL 19.4.2004.

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