Rinnovo CCNL Cooperative Sociali

Nelle giornate del 7, 8, 12 febbraio è proseguito il confronto per il rinnovo del CCNL in modalità ristretta dopo ta plenaria del 31 gennaio u.s.

Durante i citati incontri la trattativa ha prodotto dei concreti passi in avanti anche con momenti di duro e serrato confronto tra le parti su materie congelate nei mesi precedenti e finalmente chiuse.

È stata completata la rivisitazione dell’articolo 1, ambiti di applicazione, con l’inserimento del riferimento alte imprese sociali e l’ampliamento delle attività elencate a titolo esemplificativo.

È stato altresì chiuso l’articolo 10 relativo alla struttura della contrattazione con nuovi termini per le procedure di rinnovo, con il potenziamento della contrattazione di secondo livello con ampliamento delle materie che dovranno essere trattate nel contratto territoriale. Riteniamo significativo l’inserimento di “definizione e declinazione di strumenti di forme flessibili dell’orario di lavoro, conciliazione vita lavoro”, con la costruzione di apposite linee guida per la “banca ore” prevedendola quale strumento alternativo all’applicazione dell’art. 52 sulla flessibilità. Tra le materie inserite sul secondo livello si sottolineano altresl la definizione di ulteriori attività in materia di lavoro stagionale e il Premio Territoriale di risultato. Resta tuttavia aperta la discussione rispetto alla durata e alla prima applicazione del PTR rispetto alla quale le OO.SS.

hanno richiesto garanzie considerando te nuove modalità condivise per l’erogazione del Premio ivi comprese le modalità di verifica per te imprese in difficoltà. È stato inoltre modificato l’art. 11 sulle norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali prevedendo la possibilità per il livello territoriale di definire altre tipologie di servizio soggette alla normativa, lasciando però inalterata la determinazione dei contingenti a livello aziendale.

Si è inoltre giunti ad una condivisione di massima sull’art. 25, tempo determinato, con la previsione di elevazione del termine della durata massima a 36 mesi a fronte di obblighi di stabilizzazione del 25% del personale precario. Si è altresl introdotta la possibilità di elevare la durata dei tempi determinati a 40 mesi per i lavoratori svantaggiati nel caso in cui il cui progetto personalizzato preveda la necessità di prolungare il termine del rapporto di lavoro. E’ stata mantenuta inalterata la percentuale massima di utilizzo del lavoro a tempo determinato è stato inoltre prevista l’introduzione di una percentuale unificata per tempi determinati e lavoratori somministrati. Sono state altresì perimetrate le attività stagionali con dei rimandi alla contrattazione di secondo livello per meglio cogliere le specificità territoriali. Resta inteso che al di là dei rinvii consentiti dalla norma alla contrattazione collettiva rimangono applicabili le disposizioni previste dat decreto dignità con particolare riferimento a causali, limite delle proroghe, acasualità nei 12 mesi ed esenzioni.

Le OO.SS. al termine dell’incontro hanno elencato le ulteriori materie da trattare tra le quali si sottolineano la rimodulazione dell’art. 26 sul tempo parziale con proposta già consegnata alle Centrali, l’inserimento dei tempi di vestizione, l’introduzione delle 11 ore di riposo, la sterilizzazione dell’articolo sull’obbligo di residenza in struttura e la previsione di specifici articoli con nuovi diritti e tutele ( unioni civili, permessi per genitorialità, permessi per donne vittime di violenza). Infine è stata richiamata la necessità di introdurre all’interno dell’articolato maggiori elementi di chiarezza circa il pagamento mensilizzato della retribuzione al fine di superare gli usi distorti del pagamento a ore. È evidente che l’aver previsto con le citate linee guida la banca delle ore il problema dovrebbe trovare una soluzione, ma si è ritenuto necessario richiedere comunque maggiore sensibilità delle Centrali sulla ormai nota e denunciata criticità. Rispetto a tale richiesta te centrali hanno proposto di introdurre il termine “mensile” nel titolo dell’art. 75 elementi della retribuzione riservandosi di approfondire Ea materia.

Il confronto proseguirà con i reciproci affidamenti di giungere alla conclusione del confronto rispetto alla parte normativa il 18 febbraio per poi passare alla parte economica. Considerando che il momento del rinnovo risulta essere molto vicino le parti hanno individuato ulteriori date per tentare di chiudere la trattativa ( 27 febbraio, 5 e 6 marzo p.v.)

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