Le pubbliche amministrazioni per coprire posti vacanti possono avvalersi, oltre che delle procedure di assunzione ordinarie previste dal d.lgs. 165/2001, anche dell’utilizzo di graduatorie di altri enti. Alcuni recenti orientamenti della giurisprudenza ci consentono di chiarire quali sono le condizioni che legittimano l’utilizzo di questa modalità di reclutamento.
Le condizioni di utilizzo delle graduatorie di altri enti
Corte dei Conti, Sez. Reg. Veneto, Deliberazione n. 371/2018/PAR
L’art. 9 della legge n. 3/2003 ha introdotto, per la prima volta, la possibilità che le amministrazioni che non dispongono di graduatorie in corso di validità possano effettuare assunzioni nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni dello stesso comparto di contrattazione e previo accordo tra enti interessati. Tale ipotesi, inizialmente prevista solo per le amministrazioni centrali, è stata successivamente estesa a tutte le amministrazioni pubbliche dall’art. 14, comma 4bis, del d.l. n. 95/2012.
I requisiti richiesti dall’ordinamento ai fini del corretto e legittimo utilizzo della graduatoria di altro ente sono:
- la possibilità di assumere in base al quadro normativo vigente in materia di assunzioni e spesa del personale;
- l’accordo tra amministrazioni interessate;
- il rispetto dell’art. 91, comma 4, del TUEL, secondo cui non è possibile utilizzare gli idonei delle graduatorie di un pubblico concorso per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo;
- l’attivazione, in via prioritaria, della mobilità volontaria (in tal senso, vedi il paragrafo successivo)
- l’omogeneità tra il posto richiesto e quello della graduatoria con riguardo al profilo, categoria professionale e regime giuridico (es. part-time – tempo pieno).
La priorità della mobilità rispetto allo scorrimento di graduatoria di altro ente
Corte dei Conti Veneto, Deliberazione n. 189/2018
L’istituto della mobilità volontaria è da preferire allo scorrimento delle graduatorie per ragioni di contenimento della spesa: con la mobilità, infatti, la copertura dei posti si consegue attraverso un’ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio, mentre con lo scorrimento, pur trattandosi di procedure già espletate, si determina comunque la provvista “aggiuntiva” di nuove risorse umane. La mobilità, dunque, va obbligatoriamente attivata in via prioritaria anche quando l’amministrazione intenda ricorrere allo scorrimento di graduatoria (propria o di altra amministrazione). Di conseguenza, l’esistenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace seppur possa far propendere l’amministrazione ad escludere l’indizione di un nuovo concorso non prevale sulla mobilità volontaria. Una volta inutilmente esperita la mobilità è possibile utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.
Il divieto di utilizzo delle graduatorie di altro ente per posti di nuova istituzione
Corte dei Conti Piemonte, Deliberazione n. 114/2018
La preesistenza del posto in organico rispetto alla indizione del concorso del quale si utilizza la graduatoria non vale soltanto per il caso di utilizzo della propria graduatoria da parte dell’amministrazione pubblica che procede all’assunzione, ma anche laddove quest’ultima ricorra alla graduatoria di altra amministrazione. Dunque, ferma restando la possibilità di attingere alle graduatorie concorsuali di altro ente, è necessario che il posto vacante sia preesistente l’indizione del concorso.
La ratio è quella di evitare che possano esserci assunzioni “nominative” creando posti ad hoc per soggetti già presenti in graduatoria.
L’accordo tra le amministrazioni interessate e l’omogeneità dei posti tra quello richiesto e quello della graduatoria di altro ente
Corte Conti Umbria, deliberazione n. 124/2013
L’articolo 3, comma 61, legge n. 350/2003 subordina l’utilizzo di graduatorie di altri enti alla conclusione di un “previo accordo tra le Amministrazioni interessate” senza fornire ulteriori indicazioni circa il momento dell’adozione di tale regolamento né di quali siano gli elementi necessari in termini di contenuto.
Tale accordo dovrebbe precedere l’indizione del concorso del diverso ente o l’approvazione della graduatoria (cfr. pareri del Ministero dell’Interno espressi con nota n. 15700 5A3 0014127 e con nota n. 15700 5A3 0004435). Tuttavia, una simile rigida interpretazione non trova riscontro nel dato letterale della norma e, pertanto, non pu che considerarsi quale scelta preferibile, orientata alla massima trasparenza, ma non imposta. D’altronde la giurisprudenza, nelle poche occasioni in cui è intervenuta sul punto, si è mostrata aperta a soluzioni che valorizzano l’autonomia dell’Amministrazione, sia per ci che attiene alle forme dell’accordo, sia per ci che attiene ai tempi della sua realizzazione, purché prima dell’utilizzazione della graduatoria.
Dunque, ci che davvero rileva ai fini della corretta applicazione delle disposizioni che prevedono la possibilità di utilizzo di graduatorie di altri enti, non è tanto la data in cui le “amministrazioni interessate” devono raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che l’“accordo” stesso – che pu avvenire anche con uno scambio di lettere a sancire l’intesa ed il consenso delle due amministrazioni debba intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria e che si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento, in modo da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici.
Ulteriore elemento richiesto ai fini del corretto e legittimo utilizzo della graduatoria di altro ente è che il profilo e la categoria professionale del posto che si intende coprire devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso. La stessa omogeneità, per , deve sussistere anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso) come per esempio il regime giuridico degli stessi che pu avere riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, quindi, sul numero dei concorrenti. Un ipotetico regime a tempo pieno dei posti messi a concorso, per i quali è stata approvata la graduatoria che si intende utilizzare, è diverso da un eventuale regime part-time del posto che si intende coprire. Tale differenza, incide sulla potenziale partecipazione al concorso (della cui graduatorie ci si intende avvalere) poichè non potendo aprioristicamente escludere un maggior numero di candidati in presenza di una copertura anche part-time dei posti banditi, rappresenta un ostacolo alla corretta applicazione delle disposizioni sull’utilizzo di graduatorie di altri enti in relazione al principio dell’accesso mediante pubblico concorso di cui all’art. 97 della Carta Costituzionale.